Articolo 1) Costituzione e sede

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Antonello Falqui ETS”, in conformità alla normativa vigente relativa al Terzo Settore.

L’Associazione ha sede in via Panama n. 16, 00198, Roma.

Il Consiglio Direttivo può, con semplice delibera, modificare la sede ovvero costituire sedi secondarie anche altrove.

Articolo 2) Oggetto

L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare e divulgare la memoria dell’autore e regista Antonello Falqui, attraverso l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) documentare le attività e le opere dell’autore e regista Antonello Falqui;

b) istituire e conservare un archivio storico, fisico e digitale, comprendente la videoteca, i manoscritti, le fotografie originali, i ritagli di giornale, i libri, i manifesti, le locandine, gli appunti scritti a mano dall’artista;

c) divulgare e approfondire le problematiche connesse alla storia e allo sviluppo culturale, politico, economico e sociale del settore audiovisivo e in generale di quello televisivo;

d) eseguire studi e ricerche a carattere sia scientifico che divulgativo, nonché sviluppare attività connesse alla conservazione e alla catalogazione di atti, documenti, stampa quotidiana e periodica, libri e filmati;

e) organizzare, nelle forme ritenute più idonee, convegni, seminari, eventi, mostre, dibattiti e incontri;

f) promuovere la cultura e l’arte con particolare riferimento alla produzione di iniziative nel settore radiotelevisivo.

L’Associazione potrà altresì:

g) compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi associativi;

h) svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi indicati o comunque, direttamente, o indirettamente, attinenti ai medesimi;

i) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà dotarsi di un proprio logo.

Articolo 3) Durata

L’Associazione ha durata di anni 20 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 4) Partecipazioni

L’Associazione potrà assumere partecipazioni in altri enti purchè le stesse non comportino responsabilità patrimoniale.

Articolo 5) Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, o entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano e la legge lo consenta, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio, sulla base degli schemi previsti dalla normativa vigente relativa al Terzo Settore., da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Tutte le attività aventi natura commerciale devono essere singolarmente rendicontate.

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dalle eventuali contribuzioni straordinarie effettuate dai soci oltre che da persone fisiche o giuridiche interessate alla sua attività, dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti e/o sponsorizzazioni di eventi, dagli utili eventualmente derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da eventuali contributi di qualsiasi natura da parte di enti pubblici o privati, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività dell’Associazione.

Non fanno parte del patrimonio i beni mobili di terzi concessi in comodato o uso all’Associazione.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; è fatto obbligo di impiegare le risorse di cui sopra per realizzare le attività istituzionali.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7) Soci

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all’Art.2 del presente Statuto.
L’Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero dei Soci è illimitato. Essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: coloro che promuovono e costituiscono l’Associazione; fra di loro viene nominato il Consiglio Direttivo, di cui fanno parte le cariche sociali iniziali;

b) soci ordinari: coloro che condividendo le finalità e lo spirito dell’Associazione, intendono partecipare attivamente alla loro realizzazione, sia attraverso il versamento delle quote associative, che con contributi operativi diretti;

c) soci sostenitori: enti, persone aderenti, persone giuridiche che condividendo le finalità e lo spirito dell’Associazione, intendono favorirne lo sviluppo mediante l’erogazione di liberalità.

Solo i soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto. I soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

L’ammissione a socio, sia ordinario che sostenitore, è subordinata alla presentazione di una domanda in carta libera da parte dell’aspirante socio a mezzo di uno stampato che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può respingere con motivato giudizio le domande di ammissione a socio entro sessanta giorni.

Il nuovo socio deve versare un ’importo annuale che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L’elenco nominativo dei soci è registrato nel Libro degli associati o aderenti conservato nella sede dell’Associazione.

Articolo 8) Recesso

In caso di recesso, il socio non può richiedere alcun rimborso per nessun motivo per le quote versate, né chiedere la divisione del fondo comune. La qualità di socio si perde:
• per dimissioni
• per decesso
• per gravi motivi o inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente Statuto, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (ai sensi dell’art. 24 c. 3, C.C.)

Le relative decisioni vengono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Articolo 9) Gli organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente, i Vice-Presidenti (Anziano e Vicario), il Segretario, il Tesoriere.

Articolo 10) L’Assemblea

10.1) L’Assemblea è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di Sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano e la legge lo consenta.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno il 50% + 1 dei soci, in regola con il pagamento delle quote.

All’Assemblea Generale Ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione e sulle attività svolte nell’anno in corso;

b) il bilancio redatto ai sensi dell’art.13 del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi.

L’Assemblea delibera inoltre in merito:

c) alla nomina, alla revoca o al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente;

d) alla nomina dell’Organo di Controllo qualora lo riterrà opportuno o al superamento dei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;

e) sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione e su altri eventuali argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare:

f) sulle modifiche dello Statuto, dell’atto costitutivo e sullo scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione dell’Associazione;

g) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

10.2) Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante comunicazione tramite posta elettronica, con notifica di lettura, e inviata all’indirizzo e-mail comunicato in sede di iscrizione (con successive modifiche) e reca l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione; Tale convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

10.3) Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di 1 Socio.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno su indicazione della stessa per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

10.4) L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

10.5) L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

10.6) Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate e il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Tutte le delibere assembleari e i Bilanci, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci sono pubblicizzati con l’esposizione per 7 (sette) giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Presso la sede dell’Associazione sono conservati i Libri delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto a consultare il Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee.

Articolo 11) Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre e da un massimo di sei membri, e tra gli stessi dovranno essere nominati il Presidente, i Vice-Presidenti (Anziano e Vicario), il Segretario ed il Tesoriere. Per il primo triennio le cariche di Presidente, Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere sono indicate nell’atto costitutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri mediante comunicazione tramite posta elettronica a ciascun dei consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza di consiglieri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali sull’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota di ammissione e di quella associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti

Art. 12) Presidente e Cariche Direttive

Qualora l’Assemblea non vi abbia già provveduto il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13) Segretario e Tesoriere

Segretario
Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra gli altri soci fondatori o ordinari un Segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Al Segretario il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’Associazione.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione.
Il Segretario vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali ed alla predisposizione del bilancio.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese e la corretta archiviazione di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio a lui affidato.
La firma del Tesoriere deve essere apposta obbligatoriamente su ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione.

Art. 14) Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, potrà essere nominato dall’Assemblea quando lo riterrà opportuno e/o al superamento dei limiti previsti dalla Legge, all’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge, all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, tale organo potrà esercitare la revisione legale dei conti, se costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro; altrimenti, nei casi previsti dalla legge, verrà nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo è tenuto presso la sede dell’Associazione.

Art. 15) Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, ai sensi di legge.

Art. 16) Clausola mediazione

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale di Roma che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 17) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e al codice civile.